SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING - SISMA

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

 

SISMA S.p.A., nel dare corso a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha provveduto a regolamentare il processo di segnalazione “Whistleblowing” volto a contrastare eventuali fenomeni illeciti nell’ambiente di lavoro, prevedendo una specifica tutela per il soggetto che voglia segnalare l’illecito (di seguito il “Segnalante”) senza far sorgere in capo allo stesso il timore di incorrere in conseguenze pregiudizievoli.

SISMA S.p.A. ha pertanto istituito un canale dedicato di segnalazione interna teso a garantire l’assoluta riservatezza del Segnalante e della/e persona/e coinvolta/e, nonché del contenuto della segnalazione stessa e la relativa documentazione allegata, assicurando contestualmente la corretta gestione della segnalazione, in conformità con le previsioni di Legge, nonché garantendo al Segnalante la protezione da qualsiasi atti di ritorsione.

Le segnalazioni, che dovranno essere il più circostanziate possibile, devono riguardare le violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 24/2023, mentre devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione (e protezione) previsto dalla citata norma quelle circostanze che abbiano carattere prettamente personale e che, in ogni caso, non siano previste dal citata Decreto Legislativo.

Vogliate prendere nota che la normativa definisce “violazioni” passibili di segnalazione nell’ambito del c.d. “Whistleblowing” tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che siano idonei a ledere l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo di Sisma S.p.A.

Le segnalazioni possono avvenire anche in forma anonima, tuttavia le stesse devono essere circostanziate, al fine di consentire un’efficiente attività di indagine e una corretta verifica della fondatezza dei fatti segnalati. Al termine del processo di compilazione della segnalazione verrà, infatti, attribuito un codice numerico che consentirà al Segnalante di accedere all’interfaccia di monitoraggio della segnalazione, garantendo la c.d. “spersonalizzazione”, ossia l’accesso futuro alla piattaforma senza specifiche credenziali che possano anche indirettamente consentirne l’identificazione.

Il canale interno adottato, mediante la quale è possibile inoltrare la segnalazione, consiste in una piattaforma informatica fornita da un operatore terzo specializzato, raggiungibile tramite il seguente link:

https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/SISMA

 La gestione del canale di segnalazione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nelle segnalazioni sono affidate al responsabile delle segnalazioni, Avv. Luca Gioia del Foro di Verona (di seguito il “Responsabile”), dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità richiesti dalla normativa di riferimento e specificatamente autorizzato dalla Società.

La piattaforma, mediante i canali interni di comunicazione, consente al Responsabile di interloquire con il Segnalante, o con altre persone coinvolte, e di rendicontare lo stato di avanzamento dell’istruttoria, garantendo in ogni momento la riservatezza dell’identità di quest’ultimo.

Il Responsabile provvede alla verifica dei fatti segnalati nel rispetto dei principi di obiettività e riservatezza, dando diligente seguito alle segnalazioni ricevute, e fornisce un riscontro alla segnalazione – salvo particolari complessità – entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della segnalazione medesima o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Si raccomanda di accedere alla piattaforma mediante dispositivi e connessioni internet non di pertinenza di Sisma S.p.A., poiché i dati relativi alla cronologia di accessi a Internet, nel caso di specie alla piattaforma Whistleblowing. potrebbero altrimenti essere memorizzati nel browser Internet disponibile sul dispositivo aziendale in uso e/o nel firewall/proxy server aziendale. La Società infatti potrebbe aver accesso, pur involontariamente e inconsapevolmente, a tali dati, direttamente o indirettamente, per il tramite dei propri amministratori di sistema per le finalità di manutenzione, assistenza tecnica e sicurezza informatica.

Si precisa che, le tutele previste dalla legge non sono accordate quando viene accertata la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione e/o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave nella segnalazione e che, nei casi in cui venisse accertata tale responsabilità, al Segnalante potrà altresì essere irrogata una sanzione disciplinare.

Il Segnalante ha diritto di avvalersi del canale esterno messo a disposizione da ANAC nei seguenti casi:

  • quando non è stato attivato, nell’ambito del proprio contesto lavorativo, un canale di segnalazione interno, ovvero questo, anche se attivo, non è conforme;
  • la segnalazione tramite canale interno non ha avuto seguito;
  • la segnalazione tramite canale interno potrebbe essere non efficace oppure potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
  • il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, salvaguardia della salute e sicurezza delle persone, protezione dell’ambiente, etc.).

Ogni informazione sullo strumento messo a disposizione dall’ANAC, nonché l’accesso al servizio di segnalazione medesimo, sono raggiungibili al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Si invita a consultare il Regolamento adottato dalla Società per maggiori chiarimenti sul processo di segnalazione (Whistleblowing).

Per prendere visione dell’Informativa Privacy Whistleblowing clicca su INFORMATIVA WHISTLEBLOWING